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05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
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06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
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13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
13/02/2019 INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico S.M.Perego
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Titolo: Opzione per il regime forfetario senza vincoli   Data : 17/09/2018
Opzione per il regime forfetario senza vincoli
L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 14.9.2018 n. 64, ha chiarito che i soggetti in regime di contabilità semplificata opzionale possono transitare al regime forfetario anche prima del decorso del triennio obbligatorio previsto dall'art. 1 co. 70 della L. 190/2014. Ciò vale anche nel caso in cui, nel 2017, sia stata esercitata l'opzione per il c.d. regime delle registrazioni IVA di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73.
La scelta di avvalersi del regime contabile semplificato - in luogo del regime forfetario - non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto (cioè di contabilità semplificata), trattandosi comunque di un regime "naturale" proprio dei contribuenti minori.
Parimenti, nessun vincolo deriva dall'opzione per il regime delle registrazioni IVA, in quanto il vincolo triennale previsto dalla norma rileva solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2018 - "Per transitare al forfetario, opzione triennale per l’ordinario non vincolante" – Rivetti - Risoluzione Agenzia Entrate 14.9.2018 n. 64
Sezione:   Autore : S.M.Perego