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06/07/2016 Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015 S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
11/07/2016 La cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo è consultabile su Entratel o Fisconline S.M.Perego
11/07/2016 Dai distributori automatici l’invio telematico dei corrispettivi S.M.Perego
04/07/2016 Semplificazioni in vista per la fattura elettronica tra privati S.M.Perego
11/07/2016 Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni S.M.Perego
04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego

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Titolo: Opzione per il regime forfetario senza vincoli   Data : 17/09/2018
Opzione per il regime forfetario senza vincoli
L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 14.9.2018 n. 64, ha chiarito che i soggetti in regime di contabilità semplificata opzionale possono transitare al regime forfetario anche prima del decorso del triennio obbligatorio previsto dall'art. 1 co. 70 della L. 190/2014. Ciò vale anche nel caso in cui, nel 2017, sia stata esercitata l'opzione per il c.d. regime delle registrazioni IVA di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73.
La scelta di avvalersi del regime contabile semplificato - in luogo del regime forfetario - non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto (cioè di contabilità semplificata), trattandosi comunque di un regime "naturale" proprio dei contribuenti minori.
Parimenti, nessun vincolo deriva dall'opzione per il regime delle registrazioni IVA, in quanto il vincolo triennale previsto dalla norma rileva solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2018 - "Per transitare al forfetario, opzione triennale per l’ordinario non vincolante" – Rivetti - Risoluzione Agenzia Entrate 14.9.2018 n. 64
Sezione:   Autore : S.M.Perego