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22/09/2015 Termine di compilazione del Registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2015 Pubblicato il manuale contro la corruzione dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
22/09/2015 La suddivisione dei costi nel quadro RE e nel quadro G degli studi di settore S.M.Perego
22/09/2015 Sanzione unica per le violazioni su più tributi e più annualità S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego

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Titolo: Opzione per il regime forfetario senza vincoli   Data : 17/09/2018
Opzione per il regime forfetario senza vincoli
L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 14.9.2018 n. 64, ha chiarito che i soggetti in regime di contabilità semplificata opzionale possono transitare al regime forfetario anche prima del decorso del triennio obbligatorio previsto dall'art. 1 co. 70 della L. 190/2014. Ciò vale anche nel caso in cui, nel 2017, sia stata esercitata l'opzione per il c.d. regime delle registrazioni IVA di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73.
La scelta di avvalersi del regime contabile semplificato - in luogo del regime forfetario - non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto (cioè di contabilità semplificata), trattandosi comunque di un regime "naturale" proprio dei contribuenti minori.
Parimenti, nessun vincolo deriva dall'opzione per il regime delle registrazioni IVA, in quanto il vincolo triennale previsto dalla norma rileva solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2018 - "Per transitare al forfetario, opzione triennale per l’ordinario non vincolante" – Rivetti - Risoluzione Agenzia Entrate 14.9.2018 n. 64
Sezione:   Autore : S.M.Perego