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12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
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10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali   Data : 24/09/2018

Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali

A decorrere dall'1.1.2019 anche le fatture verso i consumatori finali dovranno essere emesse in formato elettronico, trasmettendo le stesse al Sistema di Interscambio secondo le regole operative di cui al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
La fattura emessa dal cedente o prestatore sarà disponibile agli acquirenti consumatori finali in un'area ad essi riservata e sarà accessibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento 89757/2018, il cedente o prestatore è tenuto al rilascio di una copia (in forma cartacea o per e-mail) della fattura elettronica emessa, salvo che l'acquirente rifiuti di riceverla. Inoltre, è tenuto a comunicare al cliente consumatore finale che il documento viene messo a disposizione sul sito dell'Agenzia.
Le fatture elettroniche verso consumatori finali sono identiche per formato e contenuto alla generalità delle fatture elettroniche, ma si differenziano dal punto di vista del recapito, poiché il consumatore finale non deve munirsi né di un codice destinatario né di una PEC per ricevere la fattura (a tal fine l'emittente, nel campo riferito al codice destinatario, inserirà il valore convenzionale "0000000").
Si consiglia di rilasciare sempre una copia analogica della fattura al consumatore finale, anche qualora lo stesso si accontenti della copia elettronica, che riporti la seguente dicitura: “"La fattura elettronica le verrà recapitata dal Servizio di Interscambio: al suo «indirizzo telematico» se si è registrato; nella sua casella PEC, qualora la casella PEC non sia stata attivata oppure satura è reperibile nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate"  -  «Fatture/Corrispettivi» alla quale vi può accedere tramite il suo cassetto fiscale.

Fonte: Notiziario Eutekne – www.essepigroup.it

Sezione:   Autore : S.M.Perego