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Data Titolo Sezione Autore
09/04/2018 Per i soggetti affetti da DSA aumentano le detrazioni IRPEF S.M.Perego
30/10/2018 Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019 S.M.Perego
04/07/2016 Per i taxisti è facile vincere la presunzione da studi di settore S.M.Perego
02/02/2017 Per il 2016 aumenta la detrazione per le spese scolastiche S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
04/04/2017 Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
04/09/2018 Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1821 to 1830 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali   Data : 24/09/2018

Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali

A decorrere dall'1.1.2019 anche le fatture verso i consumatori finali dovranno essere emesse in formato elettronico, trasmettendo le stesse al Sistema di Interscambio secondo le regole operative di cui al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
La fattura emessa dal cedente o prestatore sarà disponibile agli acquirenti consumatori finali in un'area ad essi riservata e sarà accessibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento 89757/2018, il cedente o prestatore è tenuto al rilascio di una copia (in forma cartacea o per e-mail) della fattura elettronica emessa, salvo che l'acquirente rifiuti di riceverla. Inoltre, è tenuto a comunicare al cliente consumatore finale che il documento viene messo a disposizione sul sito dell'Agenzia.
Le fatture elettroniche verso consumatori finali sono identiche per formato e contenuto alla generalità delle fatture elettroniche, ma si differenziano dal punto di vista del recapito, poiché il consumatore finale non deve munirsi né di un codice destinatario né di una PEC per ricevere la fattura (a tal fine l'emittente, nel campo riferito al codice destinatario, inserirà il valore convenzionale "0000000").
Si consiglia di rilasciare sempre una copia analogica della fattura al consumatore finale, anche qualora lo stesso si accontenti della copia elettronica, che riporti la seguente dicitura: “"La fattura elettronica le verrà recapitata dal Servizio di Interscambio: al suo «indirizzo telematico» se si è registrato; nella sua casella PEC, qualora la casella PEC non sia stata attivata oppure satura è reperibile nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate"  -  «Fatture/Corrispettivi» alla quale vi può accedere tramite il suo cassetto fiscale.

Fonte: Notiziario Eutekne – www.essepigroup.it

Sezione:   Autore : S.M.Perego