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12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali   Data : 24/09/2018

Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali

A decorrere dall'1.1.2019 anche le fatture verso i consumatori finali dovranno essere emesse in formato elettronico, trasmettendo le stesse al Sistema di Interscambio secondo le regole operative di cui al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
La fattura emessa dal cedente o prestatore sarà disponibile agli acquirenti consumatori finali in un'area ad essi riservata e sarà accessibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento 89757/2018, il cedente o prestatore è tenuto al rilascio di una copia (in forma cartacea o per e-mail) della fattura elettronica emessa, salvo che l'acquirente rifiuti di riceverla. Inoltre, è tenuto a comunicare al cliente consumatore finale che il documento viene messo a disposizione sul sito dell'Agenzia.
Le fatture elettroniche verso consumatori finali sono identiche per formato e contenuto alla generalità delle fatture elettroniche, ma si differenziano dal punto di vista del recapito, poiché il consumatore finale non deve munirsi né di un codice destinatario né di una PEC per ricevere la fattura (a tal fine l'emittente, nel campo riferito al codice destinatario, inserirà il valore convenzionale "0000000").
Si consiglia di rilasciare sempre una copia analogica della fattura al consumatore finale, anche qualora lo stesso si accontenti della copia elettronica, che riporti la seguente dicitura: “"La fattura elettronica le verrà recapitata dal Servizio di Interscambio: al suo «indirizzo telematico» se si è registrato; nella sua casella PEC, qualora la casella PEC non sia stata attivata oppure satura è reperibile nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate"  -  «Fatture/Corrispettivi» alla quale vi può accedere tramite il suo cassetto fiscale.

Fonte: Notiziario Eutekne – www.essepigroup.it

Sezione:   Autore : S.M.Perego