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24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
24/07/2019 Sgravi INPS per le assunzioni dei percipienti il reddito di cittadinanza S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
29/10/2015 500.000 inviti dell’Agenzia delle Entrate al buio e senza Casellario Pensionati INPS S.M.Perego

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Titolo: Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali   Data : 24/09/2018

Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali

A decorrere dall'1.1.2019 anche le fatture verso i consumatori finali dovranno essere emesse in formato elettronico, trasmettendo le stesse al Sistema di Interscambio secondo le regole operative di cui al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
La fattura emessa dal cedente o prestatore sarà disponibile agli acquirenti consumatori finali in un'area ad essi riservata e sarà accessibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento 89757/2018, il cedente o prestatore è tenuto al rilascio di una copia (in forma cartacea o per e-mail) della fattura elettronica emessa, salvo che l'acquirente rifiuti di riceverla. Inoltre, è tenuto a comunicare al cliente consumatore finale che il documento viene messo a disposizione sul sito dell'Agenzia.
Le fatture elettroniche verso consumatori finali sono identiche per formato e contenuto alla generalità delle fatture elettroniche, ma si differenziano dal punto di vista del recapito, poiché il consumatore finale non deve munirsi né di un codice destinatario né di una PEC per ricevere la fattura (a tal fine l'emittente, nel campo riferito al codice destinatario, inserirà il valore convenzionale "0000000").
Si consiglia di rilasciare sempre una copia analogica della fattura al consumatore finale, anche qualora lo stesso si accontenti della copia elettronica, che riporti la seguente dicitura: “"La fattura elettronica le verrà recapitata dal Servizio di Interscambio: al suo «indirizzo telematico» se si è registrato; nella sua casella PEC, qualora la casella PEC non sia stata attivata oppure satura è reperibile nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate"  -  «Fatture/Corrispettivi» alla quale vi può accedere tramite il suo cassetto fiscale.

Fonte: Notiziario Eutekne – www.essepigroup.it

Sezione:   Autore : S.M.Perego