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Data Titolo Sezione Autore
01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego

Records 391 to 400 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali   Data : 24/09/2018

Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali

A decorrere dall'1.1.2019 anche le fatture verso i consumatori finali dovranno essere emesse in formato elettronico, trasmettendo le stesse al Sistema di Interscambio secondo le regole operative di cui al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
La fattura emessa dal cedente o prestatore sarà disponibile agli acquirenti consumatori finali in un'area ad essi riservata e sarà accessibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento 89757/2018, il cedente o prestatore è tenuto al rilascio di una copia (in forma cartacea o per e-mail) della fattura elettronica emessa, salvo che l'acquirente rifiuti di riceverla. Inoltre, è tenuto a comunicare al cliente consumatore finale che il documento viene messo a disposizione sul sito dell'Agenzia.
Le fatture elettroniche verso consumatori finali sono identiche per formato e contenuto alla generalità delle fatture elettroniche, ma si differenziano dal punto di vista del recapito, poiché il consumatore finale non deve munirsi né di un codice destinatario né di una PEC per ricevere la fattura (a tal fine l'emittente, nel campo riferito al codice destinatario, inserirà il valore convenzionale "0000000").
Si consiglia di rilasciare sempre una copia analogica della fattura al consumatore finale, anche qualora lo stesso si accontenti della copia elettronica, che riporti la seguente dicitura: “"La fattura elettronica le verrà recapitata dal Servizio di Interscambio: al suo «indirizzo telematico» se si è registrato; nella sua casella PEC, qualora la casella PEC non sia stata attivata oppure satura è reperibile nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate"  -  «Fatture/Corrispettivi» alla quale vi può accedere tramite il suo cassetto fiscale.

Fonte: Notiziario Eutekne – www.essepigroup.it

Sezione:   Autore : S.M.Perego