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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica - Conservazione e consultazione   Data : 24/09/2018
Fatturazione elettronica - Conservazione e consultazione
Nell'ambito dei lavori del convegno "La fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati", organizzato dal CNDCEC in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e tenutosi il 18.9.2018, è stato evidenziato che l'inesistenza del numero di partita IVA o del codice fiscale del cessionario o committente è uno degli elementi che potrebbero portare allo scarto della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio.
Diversi sono, invece, i casi in cui il numero di partita IVA si riferisca a un soggetto passivo che ha cessato la propria attività oppure in cui il codice fiscale appartenga a un consumatore finale deceduto. La fattura potrebbe infatti documentare una cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto in attività al momento di effettuazione dell'operazione.
Altro aspetto su cui è stata posta particolare attenzione riguarda la differenza fra il servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche, proposto dall'Agenzia delle Entrate, e quello di consultazione dei documenti transitati dal SdI.
La finalità principale del servizio di conservazione è quella di conservare elettronicamente i documenti e non, invece, quella di consultarli per finalità amministrative o gestionali. Per tali esigenze sarà quindi consigliabile utilizzare il servizio di consultazione messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2018 - "Non passa la fattura elettronica in caso di partita IVA inesistente" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego