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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica - Conservazione e consultazione   Data : 24/09/2018
Fatturazione elettronica - Conservazione e consultazione
Nell'ambito dei lavori del convegno "La fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati", organizzato dal CNDCEC in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e tenutosi il 18.9.2018, è stato evidenziato che l'inesistenza del numero di partita IVA o del codice fiscale del cessionario o committente è uno degli elementi che potrebbero portare allo scarto della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio.
Diversi sono, invece, i casi in cui il numero di partita IVA si riferisca a un soggetto passivo che ha cessato la propria attività oppure in cui il codice fiscale appartenga a un consumatore finale deceduto. La fattura potrebbe infatti documentare una cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto in attività al momento di effettuazione dell'operazione.
Altro aspetto su cui è stata posta particolare attenzione riguarda la differenza fra il servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche, proposto dall'Agenzia delle Entrate, e quello di consultazione dei documenti transitati dal SdI.
La finalità principale del servizio di conservazione è quella di conservare elettronicamente i documenti e non, invece, quella di consultarli per finalità amministrative o gestionali. Per tali esigenze sarà quindi consigliabile utilizzare il servizio di consultazione messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 19.9.2018 - "Non passa la fattura elettronica in caso di partita IVA inesistente" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego