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Data Titolo Sezione Autore
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
10/04/2017 La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva S.M.Perego
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego
31/08/2015 La correzione del codice attività per gli Studi di settore non è sanzionabile S.M.Perego
27/10/2015 La correzione del modello F24 passa tramite CIVIS S.M.Perego

Records 1301 to 1310 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Altre questioni irrisolte   Data : 29/09/2018
Fatturazione elettronica – Altre questioni irrisolte
Prassi comune per professionisti, artigiani e commercianti e quella di emettere parcella/fattura nel momento in cui vengo a conoscenza che il pagamento, nei loro confronti, è avvenuto con bonifico bancario. La stessa legge di bilancio incentiva tale metodo di incasso/pagamento riconoscendo una riduzione dei termini di accertamento di due anni.
Con il passaggio alla fatturazione elettronica l’AdE non ha assolutamente considerato che i bonifici bancari possono essere predisposti 24 ore su 24 tramite un qualsiasi home banking.
Ciò comporta che il cedente/prestatore deve verificare costantemente il proprio conto corrente per poter emettere la fattura elettronica entro le ore 24 del giorno in cui ha ricevuto il bonifico. Sembrerebbe cosa semplice ma così non è in quanto se non si opera con lo stesso istituto bancario/postale la data di addebito/accredito coincide e pertanto il cedente prestatore avrebbe dovuto emettere la fattura/parcella entro le ore 24 nel giorno in cui il soggetto ha predisposto il bonifico nonostante lui ne sia venuto a conoscenza solo dopo alcuni giorni. Nel predisporre la fattura/parcella analogica (carta) il cedente prestatore poteva, senza alcun problema, emettere anche successivamente la parcella/fattura ed apporre sulla stessa la data conosciuta e conoscibile anche alcuni giorni dopo considerandola, comunque ai fini di una corretta liquidazione dell’IVA. Con l’introduzione della fattura elettronica ciò è praticamente impossibile. Lo stesso problema si è sempre posto nei confronti dei professionisti che ricevevano accrediti sul proprio conto corrente nei primi giorni del mese di gennaio mentre il bonifico, da parte del cessionario/committente era stato predisposto negli ultimi giorni del mese di dicembre. Questo scostamento è una conseguenza delle festività che si sovrappongono tra la data di addebito e di accredito. Si spera che in una prossima circolare l’AdE si faccia carico anche di questa problematica consentendo a professionisti, artigiani e commercianti di poter continuare ad utilizzare un sistema di pagamento e di incasso che possiamo considerare super tracciabile.
Stefano Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego