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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica - Indirizzo telematico   Data : 09/10/2018
Fatturazione elettronica - Indirizzo telematico
Ancora notevole confusione si ha sull’utilizzo del c.d. “indirizzo telematico”, specie per le software house e per gli intermediari abilitati che non sanno che cosa consigliare ai loro clienti e che cosa riportare nella generazione del Qr-Code che come impostato dall’AdE non riporta l’indirizzo Pec, sebbene conosciuto dall’AdE, ed al codice destinatario riporta esclusivamente 7 zeri (“0000000”).
L’eventuale inserimento nel Qr-Code e l’utilizzo della casella Pec comporta anche il successivo obbligo di conservazione della casella Pec per il contenuto proprio della stessa mentre le fatture emesse e pervenute vengono, di norma, conservare dallo SdI. Nella scelta dell'indirizzo telematico, cui dovranno essere recapitate le fatture elettroniche, viene lasciato ai soggetti passivi un certo margine di discrezionalità. Detto margine, attualmente, si limita all’inserimento della propria casella PEC. La casella di Posta Elettronica Certificata può essere adottata facilmente da soggetti anche di minime dimensioni, mentre i "canali telematici" (Web Service o FTP) richiedono, come precisato anche nella guida alla fatturazione elettronica pubblicata recentemente dall'Agenzia delle Entrate, un "particolare grado di informatizzazione", considerato che necessitano di una gestione del sistema informativo, collegato al Sistema di Interscambio, attraverso un "costante presidio di personale".
Indipendentemente dalle scelte adottate per la ricezione delle fatture di acquisto è sempre consigliabile aderire al servizio di registrazione dell'Agenzia delle Entrate, accedendo al portale "Fatture e corrispettivi". In questo modo, è possibile associare al proprio numero di partita IVA l'indirizzo di posta elettronica cui dovranno essere recapitate le fatture elettroniche. Il SdI, riconosciuta la partita IVA, consegnerà automaticamente le fatture a tale indirizzo, indipendentemente da ciò che il fornitore avrà indicato nei campi "CodiceDestinatario" e "PECDestinatario" del documento.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2018 - "Libera la scelta del canale di ricezione della fattura elettronica" - Bilancini - La Grutta – Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego