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30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione   Data : 12/10/2018
Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione
Tra le misure attualmente allo studio da parte del Governo che potrebbero confluire nel prossimo decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, vi è anche la modifica delle regole in tema di detrazione IVA e registrazione delle fatture di acquisto.
In particolare, in base alla nuova versione della bozza di decreto, il legislatore intende modificare l'art. 1 co. 1 del DPR 100/98, disponendo che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere esercitato entro il giorno 16 dello stesso mese.
Un'eccezione sarebbe prevista per le operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo. In tal caso, l'imposta dovrebbe essere detratta con riferimento all'anno di ricezione del documento.
Inoltre la bozza di DL fiscale prevede diverse disposizioni volte a semplificare il processo di fatturazione elettronica.
Nel decreto sarebbero, infatti, contenute misure volte ad eliminare, per il primo semestre del 2019, le sanzioni previste per la tardiva fatturazione nell'ipotesi in cui l'emissione avvenga comunque entro il termine della liquidazione periodica.
Dall'1.7.2019, poi, le fatture potrebbero beneficiare di un termine per l'emissione stabilito in 10 giorni dall'effettuazione delle relative operazioni.
La bozza di DL fiscale prevede, inoltre, una significativa modifica dell'art. 21 del DPR 633/72, che consentirebbe di stabilire il termine di registrazione delle fatture emesse, salvo alcune limitate eccezioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Non sarebbe, infine, più prevista la numerazione progressiva delle fatture d'acquisto nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72, dal momento che l'adempimento risulterebbe assolto per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2018 - "Per le fatture ricevute in ritardo detrazione IVA velocizzata" – Greco - Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2018 - "Ipotesi e-fattura senza sanzioni e con più tempo per l’emissione" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego