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26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego

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Titolo: Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione   Data : 12/10/2018
Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione
Tra le misure attualmente allo studio da parte del Governo che potrebbero confluire nel prossimo decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, vi è anche la modifica delle regole in tema di detrazione IVA e registrazione delle fatture di acquisto.
In particolare, in base alla nuova versione della bozza di decreto, il legislatore intende modificare l'art. 1 co. 1 del DPR 100/98, disponendo che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere esercitato entro il giorno 16 dello stesso mese.
Un'eccezione sarebbe prevista per le operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo. In tal caso, l'imposta dovrebbe essere detratta con riferimento all'anno di ricezione del documento.
Inoltre la bozza di DL fiscale prevede diverse disposizioni volte a semplificare il processo di fatturazione elettronica.
Nel decreto sarebbero, infatti, contenute misure volte ad eliminare, per il primo semestre del 2019, le sanzioni previste per la tardiva fatturazione nell'ipotesi in cui l'emissione avvenga comunque entro il termine della liquidazione periodica.
Dall'1.7.2019, poi, le fatture potrebbero beneficiare di un termine per l'emissione stabilito in 10 giorni dall'effettuazione delle relative operazioni.
La bozza di DL fiscale prevede, inoltre, una significativa modifica dell'art. 21 del DPR 633/72, che consentirebbe di stabilire il termine di registrazione delle fatture emesse, salvo alcune limitate eccezioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Non sarebbe, infine, più prevista la numerazione progressiva delle fatture d'acquisto nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72, dal momento che l'adempimento risulterebbe assolto per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2018 - "Per le fatture ricevute in ritardo detrazione IVA velocizzata" – Greco - Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2018 - "Ipotesi e-fattura senza sanzioni e con più tempo per l’emissione" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego