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08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
10/06/2016 Per le multiproprietà l’IMU è sempre versata dall’amministratore S.M.Perego
10/06/2016 Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego
10/06/2016 Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
10/06/2016 Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E S.M.Perego
10/06/2016 I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016 S.M.Perego
14/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga del 730 ma di unico non si parla S.M.Perego
14/06/2016 A più mani la richiesta di proroga per il modello UNICO 2016 S.M.Perego

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Titolo: Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione   Data : 12/10/2018
Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione
Tra le misure attualmente allo studio da parte del Governo che potrebbero confluire nel prossimo decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, vi è anche la modifica delle regole in tema di detrazione IVA e registrazione delle fatture di acquisto.
In particolare, in base alla nuova versione della bozza di decreto, il legislatore intende modificare l'art. 1 co. 1 del DPR 100/98, disponendo che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere esercitato entro il giorno 16 dello stesso mese.
Un'eccezione sarebbe prevista per le operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo. In tal caso, l'imposta dovrebbe essere detratta con riferimento all'anno di ricezione del documento.
Inoltre la bozza di DL fiscale prevede diverse disposizioni volte a semplificare il processo di fatturazione elettronica.
Nel decreto sarebbero, infatti, contenute misure volte ad eliminare, per il primo semestre del 2019, le sanzioni previste per la tardiva fatturazione nell'ipotesi in cui l'emissione avvenga comunque entro il termine della liquidazione periodica.
Dall'1.7.2019, poi, le fatture potrebbero beneficiare di un termine per l'emissione stabilito in 10 giorni dall'effettuazione delle relative operazioni.
La bozza di DL fiscale prevede, inoltre, una significativa modifica dell'art. 21 del DPR 633/72, che consentirebbe di stabilire il termine di registrazione delle fatture emesse, salvo alcune limitate eccezioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Non sarebbe, infine, più prevista la numerazione progressiva delle fatture d'acquisto nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72, dal momento che l'adempimento risulterebbe assolto per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2018 - "Per le fatture ricevute in ritardo detrazione IVA velocizzata" – Greco - Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2018 - "Ipotesi e-fattura senza sanzioni e con più tempo per l’emissione" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego