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01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego

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Titolo: Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione   Data : 12/10/2018
Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione
Tra le misure attualmente allo studio da parte del Governo che potrebbero confluire nel prossimo decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, vi è anche la modifica delle regole in tema di detrazione IVA e registrazione delle fatture di acquisto.
In particolare, in base alla nuova versione della bozza di decreto, il legislatore intende modificare l'art. 1 co. 1 del DPR 100/98, disponendo che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere esercitato entro il giorno 16 dello stesso mese.
Un'eccezione sarebbe prevista per le operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo. In tal caso, l'imposta dovrebbe essere detratta con riferimento all'anno di ricezione del documento.
Inoltre la bozza di DL fiscale prevede diverse disposizioni volte a semplificare il processo di fatturazione elettronica.
Nel decreto sarebbero, infatti, contenute misure volte ad eliminare, per il primo semestre del 2019, le sanzioni previste per la tardiva fatturazione nell'ipotesi in cui l'emissione avvenga comunque entro il termine della liquidazione periodica.
Dall'1.7.2019, poi, le fatture potrebbero beneficiare di un termine per l'emissione stabilito in 10 giorni dall'effettuazione delle relative operazioni.
La bozza di DL fiscale prevede, inoltre, una significativa modifica dell'art. 21 del DPR 633/72, che consentirebbe di stabilire il termine di registrazione delle fatture emesse, salvo alcune limitate eccezioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Non sarebbe, infine, più prevista la numerazione progressiva delle fatture d'acquisto nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72, dal momento che l'adempimento risulterebbe assolto per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2018 - "Per le fatture ricevute in ritardo detrazione IVA velocizzata" – Greco - Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2018 - "Ipotesi e-fattura senza sanzioni e con più tempo per l’emissione" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego