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23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

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Titolo: Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione   Data : 12/10/2018
Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione
Tra le misure attualmente allo studio da parte del Governo che potrebbero confluire nel prossimo decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, vi è anche la modifica delle regole in tema di detrazione IVA e registrazione delle fatture di acquisto.
In particolare, in base alla nuova versione della bozza di decreto, il legislatore intende modificare l'art. 1 co. 1 del DPR 100/98, disponendo che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere esercitato entro il giorno 16 dello stesso mese.
Un'eccezione sarebbe prevista per le operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo. In tal caso, l'imposta dovrebbe essere detratta con riferimento all'anno di ricezione del documento.
Inoltre la bozza di DL fiscale prevede diverse disposizioni volte a semplificare il processo di fatturazione elettronica.
Nel decreto sarebbero, infatti, contenute misure volte ad eliminare, per il primo semestre del 2019, le sanzioni previste per la tardiva fatturazione nell'ipotesi in cui l'emissione avvenga comunque entro il termine della liquidazione periodica.
Dall'1.7.2019, poi, le fatture potrebbero beneficiare di un termine per l'emissione stabilito in 10 giorni dall'effettuazione delle relative operazioni.
La bozza di DL fiscale prevede, inoltre, una significativa modifica dell'art. 21 del DPR 633/72, che consentirebbe di stabilire il termine di registrazione delle fatture emesse, salvo alcune limitate eccezioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Non sarebbe, infine, più prevista la numerazione progressiva delle fatture d'acquisto nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72, dal momento che l'adempimento risulterebbe assolto per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2018 - "Per le fatture ricevute in ritardo detrazione IVA velocizzata" – Greco - Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2018 - "Ipotesi e-fattura senza sanzioni e con più tempo per l’emissione" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego