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09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
09/08/2018 Fatture e corrispettivi impossibile la ricerca facilitata per gli intermediari S.M.Perego
04/09/2018 Scheda carburante – Fornitura con fattura elettronica in caso di netting S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
12/09/2018 Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679 S.M.Perego
30/07/2018 Fatture elettroniche reperibili solo se si conosce in fornitore S.M.Perego
12/09/2018 On line i controlli ENEA per le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
12/09/2018 INPS - Contributi IVS artigiani e commercianti – Pronti gli F24 S.M.Perego
17/09/2018 TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2018 S.M.Perego
17/09/2018 Marca da bollo su contratti elettronici MEPA S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa   Data : 26/10/2018
Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa
In base alla bozza del Ddl. di bilancio 2019, le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità semplificata ed ordinaria (art. 8 del TUIR) diverrebbero compensabili con il solo reddito d'impresa, in misura non superiore all'80% del reddito imponibile in ciascun periodo di imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Non opererebbe, invece, alcuna limitazione temporale.
Le modifiche troverebbero applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (2018).
Per i soggetti in contabilità ordinaria, il nuovo regime parrebbe applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori al 2018 (2013-2014-2015-2016-2017) e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo delle imposte dovute per il 2018.
Per le imprese minori, in base ad una disposizione transitoria, le perdite fiscali 2017 non compensate sarebbero computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
- nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2018 - "Anche per società di persone e imprese individuali perdite con limite dell’80%" - Corso – Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego