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16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
12/05/2016 Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto S.M.Perego
12/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
14/03/2016 Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego
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Titolo: Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa   Data : 26/10/2018
Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa
In base alla bozza del Ddl. di bilancio 2019, le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità semplificata ed ordinaria (art. 8 del TUIR) diverrebbero compensabili con il solo reddito d'impresa, in misura non superiore all'80% del reddito imponibile in ciascun periodo di imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Non opererebbe, invece, alcuna limitazione temporale.
Le modifiche troverebbero applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (2018).
Per i soggetti in contabilità ordinaria, il nuovo regime parrebbe applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori al 2018 (2013-2014-2015-2016-2017) e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo delle imposte dovute per il 2018.
Per le imprese minori, in base ad una disposizione transitoria, le perdite fiscali 2017 non compensate sarebbero computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
- nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2018 - "Anche per società di persone e imprese individuali perdite con limite dell’80%" - Corso – Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego