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15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
26/01/2017 I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
02/05/2018 I depositi prezzo ricevuti dal notaio vanno sempre sul conto dedicato S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
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Titolo: Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa   Data : 26/10/2018
Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa
In base alla bozza del Ddl. di bilancio 2019, le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità semplificata ed ordinaria (art. 8 del TUIR) diverrebbero compensabili con il solo reddito d'impresa, in misura non superiore all'80% del reddito imponibile in ciascun periodo di imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Non opererebbe, invece, alcuna limitazione temporale.
Le modifiche troverebbero applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (2018).
Per i soggetti in contabilità ordinaria, il nuovo regime parrebbe applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori al 2018 (2013-2014-2015-2016-2017) e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo delle imposte dovute per il 2018.
Per le imprese minori, in base ad una disposizione transitoria, le perdite fiscali 2017 non compensate sarebbero computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
- nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2018 - "Anche per società di persone e imprese individuali perdite con limite dell’80%" - Corso – Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego