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Data Titolo Sezione Autore
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate   Data : 26/10/2018
Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate
L'art. 11 del DL 87/2018 ha disposto l'esonero dall'obbligo di registrazione delle fatture sui registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Tuttavia, l'individuazione dell'ambito soggettivo di tale disposizione è tutt'altro che agevole, posto che l'art. 1 co. 3 citato non prevede più la comunicazione (in via opzionale) dei dati delle fatture, bensì l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.
Inoltre gli artt. 12 e 13 del DL 119/2018 (c.d. DL fiscale) modificano i termini di registrazione previsti dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, chiarendo implicitamente che l'obbligo di annotazione sui registri IVA permane.
A norma dell'art. 4 del DLgs. 127/2015 (modificato dall'art. 17 del DL 119/2018), l'obbligo verrà meno, a partire dall'1.1.2020, soltanto per gli esercenti arti e professioni e le imprese minori destinatari del programma di assistenza dell'Agenzia delle Entrate (ad eccezione dei contribuenti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo delle registrazioni IVA).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego