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28/04/2015 Ulteriori novità sulle detrazioni per carichi di famiglia S.M.Perego
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/04/2015 La casella PEC delle imprese deve essere mantenuta sempre attiva S.M.Perego
30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
30/04/2015 Registrazione volontaria dell'atto oltre il termine di decadenza senza applicazione di sanzioni e interessi S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
30/04/2015 Nulle le notifiche di Equitalia avvenute a mezzo di corriere privato S.M.Perego
19/05/2015 Utilizzo del credito di imposta per il riacquisto della prima casa – I chiarimenti dell’A.E. news S.M.Perego

Records 251 to 260 of 2397
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Titolo: Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate   Data : 26/10/2018
Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate
L'art. 11 del DL 87/2018 ha disposto l'esonero dall'obbligo di registrazione delle fatture sui registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Tuttavia, l'individuazione dell'ambito soggettivo di tale disposizione è tutt'altro che agevole, posto che l'art. 1 co. 3 citato non prevede più la comunicazione (in via opzionale) dei dati delle fatture, bensì l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.
Inoltre gli artt. 12 e 13 del DL 119/2018 (c.d. DL fiscale) modificano i termini di registrazione previsti dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, chiarendo implicitamente che l'obbligo di annotazione sui registri IVA permane.
A norma dell'art. 4 del DLgs. 127/2015 (modificato dall'art. 17 del DL 119/2018), l'obbligo verrà meno, a partire dall'1.1.2020, soltanto per gli esercenti arti e professioni e le imprese minori destinatari del programma di assistenza dell'Agenzia delle Entrate (ad eccezione dei contribuenti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo delle registrazioni IVA).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego