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Data Titolo Sezione Autore
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
20/05/2016 La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10 S.M.Perego
20/05/2016 Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini S.M.Perego
20/05/2016 I CAF sono sempre soggetti al pagamento di sanzioni ed imposte S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego

Records 331 to 340 of 2397
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Titolo: Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate   Data : 26/10/2018
Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate
L'art. 11 del DL 87/2018 ha disposto l'esonero dall'obbligo di registrazione delle fatture sui registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Tuttavia, l'individuazione dell'ambito soggettivo di tale disposizione è tutt'altro che agevole, posto che l'art. 1 co. 3 citato non prevede più la comunicazione (in via opzionale) dei dati delle fatture, bensì l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.
Inoltre gli artt. 12 e 13 del DL 119/2018 (c.d. DL fiscale) modificano i termini di registrazione previsti dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, chiarendo implicitamente che l'obbligo di annotazione sui registri IVA permane.
A norma dell'art. 4 del DLgs. 127/2015 (modificato dall'art. 17 del DL 119/2018), l'obbligo verrà meno, a partire dall'1.1.2020, soltanto per gli esercenti arti e professioni e le imprese minori destinatari del programma di assistenza dell'Agenzia delle Entrate (ad eccezione dei contribuenti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo delle registrazioni IVA).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego