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06/04/2018 Confermate per il Trust immobiliare le imposte ipotecarie e catastali fisse S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
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27/05/2015 Contrasto alle frodi fiscali e contributive - Protocollo d'intesa firmato da Agenzia delle Entrate e INPS S.M.Perego
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Titolo: Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate   Data : 26/10/2018
Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate
L'art. 11 del DL 87/2018 ha disposto l'esonero dall'obbligo di registrazione delle fatture sui registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Tuttavia, l'individuazione dell'ambito soggettivo di tale disposizione è tutt'altro che agevole, posto che l'art. 1 co. 3 citato non prevede più la comunicazione (in via opzionale) dei dati delle fatture, bensì l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.
Inoltre gli artt. 12 e 13 del DL 119/2018 (c.d. DL fiscale) modificano i termini di registrazione previsti dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, chiarendo implicitamente che l'obbligo di annotazione sui registri IVA permane.
A norma dell'art. 4 del DLgs. 127/2015 (modificato dall'art. 17 del DL 119/2018), l'obbligo verrà meno, a partire dall'1.1.2020, soltanto per gli esercenti arti e professioni e le imprese minori destinatari del programma di assistenza dell'Agenzia delle Entrate (ad eccezione dei contribuenti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo delle registrazioni IVA).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego