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Data Titolo Sezione Autore
17/11/2015 Depenalizzati, in parte, gli obblighi di antiriciclaggio S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego
04/03/2015 DEPOSITO DEI BILANCI IN FORMATO XBRL - DECORRENZA DELLA NUOVA TASSONOMIA INTEGRATA news S.M.Perego
18/03/2015 Destinazione ai partiti politici del 2 x mille news S.M.Perego
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
09/03/2016 Detraibile al 50% l’IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
29/11/2016 Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
17/07/2009 Detrazione 20% su acquisti beni mobili news S.M.Perego
03/03/2016 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego

Records 541 to 550 of 2397
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Titolo: Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate   Data : 26/10/2018
Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate
L'art. 11 del DL 87/2018 ha disposto l'esonero dall'obbligo di registrazione delle fatture sui registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Tuttavia, l'individuazione dell'ambito soggettivo di tale disposizione è tutt'altro che agevole, posto che l'art. 1 co. 3 citato non prevede più la comunicazione (in via opzionale) dei dati delle fatture, bensì l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.
Inoltre gli artt. 12 e 13 del DL 119/2018 (c.d. DL fiscale) modificano i termini di registrazione previsti dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, chiarendo implicitamente che l'obbligo di annotazione sui registri IVA permane.
A norma dell'art. 4 del DLgs. 127/2015 (modificato dall'art. 17 del DL 119/2018), l'obbligo verrà meno, a partire dall'1.1.2020, soltanto per gli esercenti arti e professioni e le imprese minori destinatari del programma di assistenza dell'Agenzia delle Entrate (ad eccezione dei contribuenti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo delle registrazioni IVA).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego