Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019   Data : 30/10/2018
 
Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019
La bozza del Ddl. di bilancio 2019 non prevede la proroga dei super-ammortamenti, ma soltanto degli iper-ammortamenti.
Per beneficiare dei super-ammortamenti ex art. 1 co. 29 della L. 205/2017 occorre quindi effettuare gli investimenti entro il 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Con riferimento alla proroga degli iper-ammortamenti, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applicherebbe, però, con diverse misure:
- 150% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
Occorre quindi valutare la possibilità di beneficiare degli iper-ammortamenti ex art. 1 co. 30 della L. 205/2017, effettuando gli investimenti entro il 31.12.2018 o nel termine "lungo" del 31.12.2019 in presenza delle suddette condizioni.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2018 - "Corsa ai super-ammortamenti entro fine anno" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego