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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019   Data : 30/10/2018
 
Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019
La bozza del Ddl. di bilancio 2019 non prevede la proroga dei super-ammortamenti, ma soltanto degli iper-ammortamenti.
Per beneficiare dei super-ammortamenti ex art. 1 co. 29 della L. 205/2017 occorre quindi effettuare gli investimenti entro il 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Con riferimento alla proroga degli iper-ammortamenti, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applicherebbe, però, con diverse misure:
- 150% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
Occorre quindi valutare la possibilità di beneficiare degli iper-ammortamenti ex art. 1 co. 30 della L. 205/2017, effettuando gli investimenti entro il 31.12.2018 o nel termine "lungo" del 31.12.2019 in presenza delle suddette condizioni.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2018 - "Corsa ai super-ammortamenti entro fine anno" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego