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18/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria alcune perplessità S.M.Perego
21/01/2016 Dall’1.1.2016 per la CIGO sono competenti le strutture territoriali dell’INPS S.M.Perego
18/01/2016 Gli studi di settore on-line nel cassetto fiscale S.M.Perego
21/01/2016 Come effettuare l’accesso al regime forfetario per il 2016 S.M.Perego
15/01/2016 On-line i servizi telematici per il calcolo dei premi INAIL S.M.Perego

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Titolo: Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica   Data : 03/11/2018
 
Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica
Con la risposta all’interpello n. 57 del 30 ottobre 2018 l’AdE ha posto, volontariamente, dei limiti agli intermediari per la gestione delle deleghe agli intermediari di cui all’art. 3, comma 3 del d.P.R. n.322 del 1998.
Il conferimento della delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, presuppone, secondo la risposta all’interpello, l’autentica della firma del cliente e pertanto esclude dalla possibilità di presentare le deleghe ricevute dai propri clienti i tributaristi; per intendersi i soggetti di cui alla lettera e) dell’art. 3 menzionato.
Considerato che gli stessi soggetti sono abilitati ed abilitabili all’accesso all’area riservata del portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ci si domanda come mai l’AdE abbia posto detti limiti.
Per poter accedere all’area riservata del portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è sufficiente: essere già abilitato al servizio Entratel dell’Agenzia delle entrate (ex art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998) oppure avere l'identità digitale SPID; essere abilitato alla funzione denominata "servizi on-line Agenzia delle entrate-Riscossione".
Ponendo questi limiti la fatturazione elettronica stenterà a partite in quanto molti degli intermediari identificati ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DPR 322/1998 non potranno autenticare la firma dei loro clienti.
L’AdE richiama, nella risposta all’interpello, la rappresentanza del contribuente in sede di accertamento di cui all’art. 63 del DPR 600/1973 che nulla a che vedere con la semplice presentazione di una delega presso gli uffici periferici corredata della ordinaria documentazione: fotocopia del documento di riconoscimento del contribuente e normale delega sottoscritta dallo stesso. La procura presuppone invece l’autentica della firma.
Resta dubbia l’attuale scelta dell’AdE considerando che anche per l’Agenzia delle Entrate–Riscossione il contribuente può delegare l’intermediario a gestire la sua situazione conferendogli la delega attraverso la procedura tradizionale, insieme a una copia del proprio documento di identità. L’intermediario ha l’obbligo di conservare la documentazione ricevuta dal delegante che dovrà essere numerata e annotata giornalmente in un apposito registro cronologico. Anche in questo caso la delega conferita dal contribuente viene trasmessa dall’intermediario all’Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel poiché l’AdE effettuati gli opportuni riscontri, trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, con riferimento alle deleghe accettate, solo i dati strettamente necessari ad attestare il conferimento della delega all’intermediario (codice fiscale dell’intermediario, codice fiscale del delegante, data della delega).
Anche in questo caso la delega conferita ha carattere generale e consente all’intermediario delegato di gestire la posizione del soggetto delegante mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego