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31/08/2015 Regime fiscale agevolato per autonomi _ Alcuni chiarimenti S.M.Perego
31/08/2015 Il ricorso al ravvedimento operoso per correggere gli errori commessi dai sostituti d'imposta nell'anno 2014 S.M.Perego
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Titolo: Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe   Data : 07/11/2018
 
Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe
Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241 sono state modificate le possibilità di conferimento delle deleghe/revoche all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
Gli intermediari delegati dovranno numerare i documenti acquisiti ed annotarli giornalmente in apposito registro cronologico, registrando la data della delega, il codice fiscale, i dati anagrafici del delegante e gli estremi del documento di identità di quest'ultimo.
I singoli moduli e i relativi documenti di identità dovranno essere conservati per eventuali controlli.
Occorre, inoltre, per gli intermediari delegati, individuare i dati dichiarativi essenziali per la compilazione della delega da inviare all'Agenzia delle Entrate per provare che la stessa è stata conferita. In particolare, occorre individuare il volume d'affari, nonché l'ammontare dell'IVA a debito e a credito riportati, rispettivamente, all'interno dei righi VE50, VL32 e VL33 della dichiarazione IVA presentata da ciascun delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega.
Tra le novità la possibilità di consegnare il modulo per il conferimento della delega ad un intermediario, che provvederà a inviare all'Amministrazione finanziaria, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso modulo, i "dati essenziali" ai fini dell'attivazione.
L'invio potrà essere "massivo", laddove siano conferite più deleghe, o "puntuale", per l'attivazione di una singola delega.
Il primo servizio è attivo dal 5.11.2018, mentre il secondo sarà disponibile dal 30.11.2018.
Nell'uno e nell'altro caso le deleghe saranno attivate qualora l'Agenzia delle Entrate abbia verificato la presenza di "elementi di riscontro", contenuti nella comunicazione telematica e indicati nella dichiarazione IVA del delegante presentata nell'anno precedente.
Un'ulteriore possibilità di conferimento delega, utile laddove il delegante non abbia presentato la dichiarazione IVA, consente agli intermediari di poter predisporre un file contenente le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti e i relativi documenti, un prospetto in cui sono indicati gli elementi essenziali delle deleghe conferite e una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta, tra l'altro, di avere ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli.
Si è parlato tanto di semplificazione ma così non è in quanto si è passati da una c.d. delega ad una c.d. procura con la necessità di autenticare le firme apposte dai propri clienti e non sono chiare le modalità di certificazione per quelli intermediari in possesso di requisiti diversi da quelli espressamente citati nell’art. 63 del DPR 600/1973. L’ottusità dell’amministrazione potrebbe portare ad una conseguente proroga per mancanza di assegnazione delle deleghe agli intermediari da parte dei loro clienti.
Fonte: S.M. Perego - Il Quotidiano del Commercialista del 6.11.2018 - "Invio telematico e massivo delle deleghe per i servizi dell’e-fattura" - Bilancini
Sezione:   Autore : S.M.Perego