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Data Titolo Sezione Autore
30/04/2018 L’assegnazione agevolata di beni ai soci si dichiara nel quadro RQ del modello REDDITI 2018 S.M.Perego
04/11/2015 L’assegnazione dei beni ai soci passa tramite la costituzione di una società semplice S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
12/05/2016 L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
16/10/2015 L’avviamento subisce una variazione alle percentuali di ammortamento S.M.Perego

Records 1191 to 1200 of 2397
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Titolo: Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018   Data : 12/11/2018
Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018
Il giorno 30.11.2018 è il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) relativa al terzo trimestre 2018. Con riguardo a tale adempimento, si rileva, fra l'altro, quanto segue:
- sono esonerati i soggetti passivi IVA non obbligati a presentare la dichiarazione annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche (art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010);
- è necessario compilare un modulo VP per ogni liquidazione d'imposta compresa nel periodo di riferimento, dunque, tre moduli VP per i contribuenti "mensili" e un modulo VP per quelli "trimestrali";
- ai fini della predisposizione del file da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il software messo a disposizione gratuitamente sul sito Internet della stessa oppure un software di mercato conforme alle specifiche tecniche di cui al provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214;
- nell'ipotesi di scarto del file trasmesso entro la citata scadenza, la comunicazione si considera comunque tempestiva se ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2018 - "Tempi diversi per comunicazione dati liquidazioni e fatture" - Gazzera - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego