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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018   Data : 12/11/2018
Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018
Il giorno 30.11.2018 è il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) relativa al terzo trimestre 2018. Con riguardo a tale adempimento, si rileva, fra l'altro, quanto segue:
- sono esonerati i soggetti passivi IVA non obbligati a presentare la dichiarazione annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche (art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010);
- è necessario compilare un modulo VP per ogni liquidazione d'imposta compresa nel periodo di riferimento, dunque, tre moduli VP per i contribuenti "mensili" e un modulo VP per quelli "trimestrali";
- ai fini della predisposizione del file da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il software messo a disposizione gratuitamente sul sito Internet della stessa oppure un software di mercato conforme alle specifiche tecniche di cui al provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214;
- nell'ipotesi di scarto del file trasmesso entro la citata scadenza, la comunicazione si considera comunque tempestiva se ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2018 - "Tempi diversi per comunicazione dati liquidazioni e fatture" - Gazzera - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego