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Data Titolo Sezione Autore
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
17/06/2016 In arrivo una nuova SCIA per iniziare un’attività S.M.Perego
17/06/2016 Solo al CAF la richiesta della documentazione sui controlli formali S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego

Records 411 to 420 of 2397
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Titolo: Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018   Data : 12/11/2018
Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018
Il giorno 30.11.2018 è il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) relativa al terzo trimestre 2018. Con riguardo a tale adempimento, si rileva, fra l'altro, quanto segue:
- sono esonerati i soggetti passivi IVA non obbligati a presentare la dichiarazione annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche (art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010);
- è necessario compilare un modulo VP per ogni liquidazione d'imposta compresa nel periodo di riferimento, dunque, tre moduli VP per i contribuenti "mensili" e un modulo VP per quelli "trimestrali";
- ai fini della predisposizione del file da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il software messo a disposizione gratuitamente sul sito Internet della stessa oppure un software di mercato conforme alle specifiche tecniche di cui al provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214;
- nell'ipotesi di scarto del file trasmesso entro la citata scadenza, la comunicazione si considera comunque tempestiva se ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2018 - "Tempi diversi per comunicazione dati liquidazioni e fatture" - Gazzera - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego