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20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego

Records 1421 to 1430 of 2397
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Titolo: Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva   Data : 13/11/2018
 
Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva
Nel corso del Videoforum organizzato da Il Sole 24 Ore e tenutosi il 12.11.2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti c.d. minimi e forfetari, seppur esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, sono tenuti a conservare, in modalità elettronica, le fatture ricevute. Così come per il caso dei condomìni e degli enti non commerciali, essi possono reperire copia dei documenti nell'apposita area del sito dell'Agenzia delle Entrate e hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il SdI potrà recapitare le fatture.
Considerato, quindi, che fra gli obblighi dei minimi e dei forfetari vi sono anche quelli di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e atteso che l'art. 39 del DPR 633/72 dispone che le fatture elettroniche sono "conservate in modalità elettronica", tali soggetti hanno l'obbligo di procedere alla conservazione elettronica dei documenti di acquisto loro inviati.
Seppure in linea con le disposizioni normative, le indicazioni rese note dall'Amministrazione finanziaria confermano di fatto un adempimento, quello della conservazione delle fatture elettroniche da parte di minimi e forfetari, che potrebbe apparire sproporzionato in relazione alla dimensione e alla struttura di tali soggetti, oltre che alla stessa ratio sottesa alla decisione di esecuzione 593/2018 del Consiglio UE.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.11.2018 - "Per forfetari e minimi conservazione elettronica dei documenti d’acquisto" - Bilancini
Sezione:   Autore : S.M.Perego