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10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
11/10/2016 È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva   Data : 13/11/2018
 
Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva
Nel corso del Videoforum organizzato da Il Sole 24 Ore e tenutosi il 12.11.2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti c.d. minimi e forfetari, seppur esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, sono tenuti a conservare, in modalità elettronica, le fatture ricevute. Così come per il caso dei condomìni e degli enti non commerciali, essi possono reperire copia dei documenti nell'apposita area del sito dell'Agenzia delle Entrate e hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il SdI potrà recapitare le fatture.
Considerato, quindi, che fra gli obblighi dei minimi e dei forfetari vi sono anche quelli di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e atteso che l'art. 39 del DPR 633/72 dispone che le fatture elettroniche sono "conservate in modalità elettronica", tali soggetti hanno l'obbligo di procedere alla conservazione elettronica dei documenti di acquisto loro inviati.
Seppure in linea con le disposizioni normative, le indicazioni rese note dall'Amministrazione finanziaria confermano di fatto un adempimento, quello della conservazione delle fatture elettroniche da parte di minimi e forfetari, che potrebbe apparire sproporzionato in relazione alla dimensione e alla struttura di tali soggetti, oltre che alla stessa ratio sottesa alla decisione di esecuzione 593/2018 del Consiglio UE.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.11.2018 - "Per forfetari e minimi conservazione elettronica dei documenti d’acquisto" - Bilancini
Sezione:   Autore : S.M.Perego