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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’č riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva   Data : 13/11/2018
 
Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva
Nel corso del Videoforum organizzato da Il Sole 24 Ore e tenutosi il 12.11.2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti c.d. minimi e forfetari, seppur esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, sono tenuti a conservare, in modalità elettronica, le fatture ricevute. Così come per il caso dei condomìni e degli enti non commerciali, essi possono reperire copia dei documenti nell'apposita area del sito dell'Agenzia delle Entrate e hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il SdI potrà recapitare le fatture.
Considerato, quindi, che fra gli obblighi dei minimi e dei forfetari vi sono anche quelli di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e atteso che l'art. 39 del DPR 633/72 dispone che le fatture elettroniche sono "conservate in modalità elettronica", tali soggetti hanno l'obbligo di procedere alla conservazione elettronica dei documenti di acquisto loro inviati.
Seppure in linea con le disposizioni normative, le indicazioni rese note dall'Amministrazione finanziaria confermano di fatto un adempimento, quello della conservazione delle fatture elettroniche da parte di minimi e forfetari, che potrebbe apparire sproporzionato in relazione alla dimensione e alla struttura di tali soggetti, oltre che alla stessa ratio sottesa alla decisione di esecuzione 593/2018 del Consiglio UE.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.11.2018 - "Per forfetari e minimi conservazione elettronica dei documenti d’acquisto" - Bilancini
Sezione:   Autore : S.M.Perego