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Data Titolo Sezione Autore
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva   Data : 13/11/2018
 
Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva
Nel corso del Videoforum organizzato da Il Sole 24 Ore e tenutosi il 12.11.2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti c.d. minimi e forfetari, seppur esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, sono tenuti a conservare, in modalità elettronica, le fatture ricevute. Così come per il caso dei condomìni e degli enti non commerciali, essi possono reperire copia dei documenti nell'apposita area del sito dell'Agenzia delle Entrate e hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il SdI potrà recapitare le fatture.
Considerato, quindi, che fra gli obblighi dei minimi e dei forfetari vi sono anche quelli di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e atteso che l'art. 39 del DPR 633/72 dispone che le fatture elettroniche sono "conservate in modalità elettronica", tali soggetti hanno l'obbligo di procedere alla conservazione elettronica dei documenti di acquisto loro inviati.
Seppure in linea con le disposizioni normative, le indicazioni rese note dall'Amministrazione finanziaria confermano di fatto un adempimento, quello della conservazione delle fatture elettroniche da parte di minimi e forfetari, che potrebbe apparire sproporzionato in relazione alla dimensione e alla struttura di tali soggetti, oltre che alla stessa ratio sottesa alla decisione di esecuzione 593/2018 del Consiglio UE.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.11.2018 - "Per forfetari e minimi conservazione elettronica dei documenti d’acquisto" - Bilancini
Sezione:   Autore : S.M.Perego