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23/05/2018 Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
06/08/2015 Essendo quasi finita la campagna sul 730 Precompilato 2015 il Precompilato 2016 ci riserva ulteriori novità S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
14/12/2018 Esterometro - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere S.M.Perego
03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego
05/02/2019 Esterometro entro il 28 febbraio 2019 S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
28/03/2019 Esterometro esteso anche ai soggetti privati privi di partita IVA S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego

Records 701 to 710 of 2397
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Titolo: Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva   Data : 13/11/2018
 
Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva
Nel corso del Videoforum organizzato da Il Sole 24 Ore e tenutosi il 12.11.2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti c.d. minimi e forfetari, seppur esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, sono tenuti a conservare, in modalità elettronica, le fatture ricevute. Così come per il caso dei condomìni e degli enti non commerciali, essi possono reperire copia dei documenti nell'apposita area del sito dell'Agenzia delle Entrate e hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il SdI potrà recapitare le fatture.
Considerato, quindi, che fra gli obblighi dei minimi e dei forfetari vi sono anche quelli di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e atteso che l'art. 39 del DPR 633/72 dispone che le fatture elettroniche sono "conservate in modalità elettronica", tali soggetti hanno l'obbligo di procedere alla conservazione elettronica dei documenti di acquisto loro inviati.
Seppure in linea con le disposizioni normative, le indicazioni rese note dall'Amministrazione finanziaria confermano di fatto un adempimento, quello della conservazione delle fatture elettroniche da parte di minimi e forfetari, che potrebbe apparire sproporzionato in relazione alla dimensione e alla struttura di tali soggetti, oltre che alla stessa ratio sottesa alla decisione di esecuzione 593/2018 del Consiglio UE.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.11.2018 - "Per forfetari e minimi conservazione elettronica dei documenti d’acquisto" - Bilancini
Sezione:   Autore : S.M.Perego