| Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge
In occasione del Videoforum de Il Sole 24 Ore svoltosi il 12.11.2018, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica, chiarendo, fra l'altro che:
- l'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 riguarda tutte le fatture emesse dall'1.1.2019;
- per le fatture ricevute con applicazione del reverse charge "interno" ex art. 17 co. 6 del DPR 633/72, il soggetto passivo destinatario è obbligato a effettuare la relativa integrazione, con l'imposta e l'aliquota, senza obbligo di trasmettere il documento integrato al Sistema di Interscambio; tuttavia, la trasmissione al SdI può essere utile per coloro che avranno aderito al sistema di conservazione elettronica dell'Agenzia delle Entrate, in quanto l'invio consentirebbe di operare automaticamente la conservazione;
- per le fatture ricevute con applicazione del reverse charge "esterno" (acquisti intracomunitari ed extra-UE), i soggetti passivi IVA non sono tenuti a operare nell'ambito delle regole della fatturazione elettronica, essendo prevista la comunicazione dei dati di tali operazioni nell'ambito del c.d. "esterometro";
- le autofatture per omaggi vanno trasmesse come fatture elettroniche al SdI.
Fonte: Notiziario Eutekne
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