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15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

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Titolo: Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi   Data : 27/11/2018
Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi
Un aspetto che potrebbe ostacolare l'accesso al regime forfetario, dal 2019, è rappresentato dall'importo dell'IVA a debito che deve essere restituita all'Erario per effetto della rettifica della detrazione su merci e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili (art. 1 co. 61 della L. 190/2014).
L'aspetto critico è rappresentato dal fatto che l'imposta dovrebbe essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all'anno precedente. Pertanto, per i soggetti che accedono al regime forfetario dal 2019, l'IVA oggetto di rettifica va versata in unica soluzione entro il prossimo 16.3.2019. Sotto questo profilo, la disciplina del regime forfetario differisce da quella del regime di vantaggio, nel quale il versamento poteva avvenire, invece, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi.
La problematica si pone in modo particolare quest'anno, perché l'ampliamento del regime - che dovrebbe essere introdotto dal Ddl. di bilancio 2019 - a soggetti con ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro porta a coinvolgere soggetti più strutturati.
Un problema attualmente irrisolto è dato dal fatto che nel prevedere l’aumento della soglia per aderire al regime forfetario il Ddl di bilancio 2019, nelle bozze, non ha previsto la deducibilità dei contributi previdenziali pagati prima dell’applicazione della tassazione forfetaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2018 - "La rettifica della detrazione può compromettere l’accesso al forfetario" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego