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23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi   Data : 27/11/2018
Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi
Un aspetto che potrebbe ostacolare l'accesso al regime forfetario, dal 2019, è rappresentato dall'importo dell'IVA a debito che deve essere restituita all'Erario per effetto della rettifica della detrazione su merci e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili (art. 1 co. 61 della L. 190/2014).
L'aspetto critico è rappresentato dal fatto che l'imposta dovrebbe essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all'anno precedente. Pertanto, per i soggetti che accedono al regime forfetario dal 2019, l'IVA oggetto di rettifica va versata in unica soluzione entro il prossimo 16.3.2019. Sotto questo profilo, la disciplina del regime forfetario differisce da quella del regime di vantaggio, nel quale il versamento poteva avvenire, invece, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi.
La problematica si pone in modo particolare quest'anno, perché l'ampliamento del regime - che dovrebbe essere introdotto dal Ddl. di bilancio 2019 - a soggetti con ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro porta a coinvolgere soggetti più strutturati.
Un problema attualmente irrisolto è dato dal fatto che nel prevedere l’aumento della soglia per aderire al regime forfetario il Ddl di bilancio 2019, nelle bozze, non ha previsto la deducibilità dei contributi previdenziali pagati prima dell’applicazione della tassazione forfetaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2018 - "La rettifica della detrazione può compromettere l’accesso al forfetario" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego