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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi   Data : 27/11/2018
Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi
Un aspetto che potrebbe ostacolare l'accesso al regime forfetario, dal 2019, è rappresentato dall'importo dell'IVA a debito che deve essere restituita all'Erario per effetto della rettifica della detrazione su merci e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili (art. 1 co. 61 della L. 190/2014).
L'aspetto critico è rappresentato dal fatto che l'imposta dovrebbe essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all'anno precedente. Pertanto, per i soggetti che accedono al regime forfetario dal 2019, l'IVA oggetto di rettifica va versata in unica soluzione entro il prossimo 16.3.2019. Sotto questo profilo, la disciplina del regime forfetario differisce da quella del regime di vantaggio, nel quale il versamento poteva avvenire, invece, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi.
La problematica si pone in modo particolare quest'anno, perché l'ampliamento del regime - che dovrebbe essere introdotto dal Ddl. di bilancio 2019 - a soggetti con ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro porta a coinvolgere soggetti più strutturati.
Un problema attualmente irrisolto è dato dal fatto che nel prevedere l’aumento della soglia per aderire al regime forfetario il Ddl di bilancio 2019, nelle bozze, non ha previsto la deducibilità dei contributi previdenziali pagati prima dell’applicazione della tassazione forfetaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2018 - "La rettifica della detrazione può compromettere l’accesso al forfetario" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego