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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego
12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego

Records 401 to 410 of 2397
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Titolo: Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi   Data : 27/11/2018
Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi
Un aspetto che potrebbe ostacolare l'accesso al regime forfetario, dal 2019, è rappresentato dall'importo dell'IVA a debito che deve essere restituita all'Erario per effetto della rettifica della detrazione su merci e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili (art. 1 co. 61 della L. 190/2014).
L'aspetto critico è rappresentato dal fatto che l'imposta dovrebbe essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all'anno precedente. Pertanto, per i soggetti che accedono al regime forfetario dal 2019, l'IVA oggetto di rettifica va versata in unica soluzione entro il prossimo 16.3.2019. Sotto questo profilo, la disciplina del regime forfetario differisce da quella del regime di vantaggio, nel quale il versamento poteva avvenire, invece, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi.
La problematica si pone in modo particolare quest'anno, perché l'ampliamento del regime - che dovrebbe essere introdotto dal Ddl. di bilancio 2019 - a soggetti con ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro porta a coinvolgere soggetti più strutturati.
Un problema attualmente irrisolto è dato dal fatto che nel prevedere l’aumento della soglia per aderire al regime forfetario il Ddl di bilancio 2019, nelle bozze, non ha previsto la deducibilità dei contributi previdenziali pagati prima dell’applicazione della tassazione forfetaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2018 - "La rettifica della detrazione può compromettere l’accesso al forfetario" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego