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14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
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17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico   Data : 27/11/2018
Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico
I soggetti passivi possono scegliere di ricevere le fatture elettroniche mediante PEC o avvalendosi di canali telematici (web service o FTP). La casella di Posta Elettronica Certificata scelta per la ricezione delle e-fatture può coincidere con quella attivata per obbligo di legge, anche se può esserne creata una differente da adibire esclusivamente all'invio e alla ricezione delle fatture.
In alternativa, è possibile adottare un canale telematico per il recapito dei file, procedendo a un preventivo accreditamento dello stesso al SdI (al termine del quale verrà associato al canale il "codice destinatario") o avvalendosi di un canale già accreditato (ad es. quello della propria software house di fiducia).
La comunicazione ai fornitori dell'indirizzo telematico prescelto potrebbe risultare pressoché superflua nell'ipotesi in cui il soggetto passivo avesse deciso di aderire al servizio di registrazione proposto dall'Agenzia delle Entrate.
È opportuno precisare che anche nel caso in cui il cessionario/committente non comunichi il proprio indirizzo telematico, il cedente/prestatore potrà procedere all'emissione della fattura. In questo caso è necessario indicare, nel campo "CodiceDestinatario" il codice convenzionale "0000000"; il SdI renderà, sempre, disponibile la fattura elettronica nell'area riservata del cessionario/committente.
Occorre precisare che il canale accreditato prende il nome di ”Indirizzo Telematico” e tale “Indirizzo Telematico” può anche non essere comunicato ai fornitori i quali possono essere esclusivamente informati che ci si avvale del c.d. “Indirizzo Telematico”.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2018 - "Con la registrazione dell’indirizzo telematico il recapito è “automatico”" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego