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25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
11/01/2017 Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP” S.M.Perego
20/11/2015 Le quote possono essere nuovamente rivalutate all’8% S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
11/04/2016 Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
06/04/2016 Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello” S.M.Perego

Records 1461 to 1470 of 2397
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Titolo: Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico   Data : 27/11/2018
Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico
I soggetti passivi possono scegliere di ricevere le fatture elettroniche mediante PEC o avvalendosi di canali telematici (web service o FTP). La casella di Posta Elettronica Certificata scelta per la ricezione delle e-fatture può coincidere con quella attivata per obbligo di legge, anche se può esserne creata una differente da adibire esclusivamente all'invio e alla ricezione delle fatture.
In alternativa, è possibile adottare un canale telematico per il recapito dei file, procedendo a un preventivo accreditamento dello stesso al SdI (al termine del quale verrà associato al canale il "codice destinatario") o avvalendosi di un canale già accreditato (ad es. quello della propria software house di fiducia).
La comunicazione ai fornitori dell'indirizzo telematico prescelto potrebbe risultare pressoché superflua nell'ipotesi in cui il soggetto passivo avesse deciso di aderire al servizio di registrazione proposto dall'Agenzia delle Entrate.
È opportuno precisare che anche nel caso in cui il cessionario/committente non comunichi il proprio indirizzo telematico, il cedente/prestatore potrà procedere all'emissione della fattura. In questo caso è necessario indicare, nel campo "CodiceDestinatario" il codice convenzionale "0000000"; il SdI renderà, sempre, disponibile la fattura elettronica nell'area riservata del cessionario/committente.
Occorre precisare che il canale accreditato prende il nome di ”Indirizzo Telematico” e tale “Indirizzo Telematico” può anche non essere comunicato ai fornitori i quali possono essere esclusivamente informati che ci si avvale del c.d. “Indirizzo Telematico”.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2018 - "Con la registrazione dell’indirizzo telematico il recapito è “automatico”" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego