Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
03/11/2015 Nuovo portale della Giustizia Tributaria S.M.Perego
10/06/2019 Nuovo portale per il processo tributario telematico S.M.Perego
10/01/2018 Nuovo programma per i contributi ENASARCO S.M.Perego
17/11/2011 Nuovo redditometro news S.M.Perego
27/11/2018 Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi S.M.Perego
07/01/2019 Nuovo Regime forfetario Novità S.M.Perego
12/09/2018 Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679 S.M.Perego
16/02/2016 Nuovo software per l’invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
22/06/2017 Obbligo di dichiarazione TASI per gli immobili locati dagli ENC S.M.Perego

Records 1741 to 1750 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico   Data : 27/11/2018
Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico
I soggetti passivi possono scegliere di ricevere le fatture elettroniche mediante PEC o avvalendosi di canali telematici (web service o FTP). La casella di Posta Elettronica Certificata scelta per la ricezione delle e-fatture può coincidere con quella attivata per obbligo di legge, anche se può esserne creata una differente da adibire esclusivamente all'invio e alla ricezione delle fatture.
In alternativa, è possibile adottare un canale telematico per il recapito dei file, procedendo a un preventivo accreditamento dello stesso al SdI (al termine del quale verrà associato al canale il "codice destinatario") o avvalendosi di un canale già accreditato (ad es. quello della propria software house di fiducia).
La comunicazione ai fornitori dell'indirizzo telematico prescelto potrebbe risultare pressoché superflua nell'ipotesi in cui il soggetto passivo avesse deciso di aderire al servizio di registrazione proposto dall'Agenzia delle Entrate.
È opportuno precisare che anche nel caso in cui il cessionario/committente non comunichi il proprio indirizzo telematico, il cedente/prestatore potrà procedere all'emissione della fattura. In questo caso è necessario indicare, nel campo "CodiceDestinatario" il codice convenzionale "0000000"; il SdI renderà, sempre, disponibile la fattura elettronica nell'area riservata del cessionario/committente.
Occorre precisare che il canale accreditato prende il nome di ”Indirizzo Telematico” e tale “Indirizzo Telematico” può anche non essere comunicato ai fornitori i quali possono essere esclusivamente informati che ci si avvale del c.d. “Indirizzo Telematico”.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2018 - "Con la registrazione dell’indirizzo telematico il recapito è “automatico”" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego