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22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
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01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego

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Titolo: Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico   Data : 27/11/2018
Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico
I soggetti passivi possono scegliere di ricevere le fatture elettroniche mediante PEC o avvalendosi di canali telematici (web service o FTP). La casella di Posta Elettronica Certificata scelta per la ricezione delle e-fatture può coincidere con quella attivata per obbligo di legge, anche se può esserne creata una differente da adibire esclusivamente all'invio e alla ricezione delle fatture.
In alternativa, è possibile adottare un canale telematico per il recapito dei file, procedendo a un preventivo accreditamento dello stesso al SdI (al termine del quale verrà associato al canale il "codice destinatario") o avvalendosi di un canale già accreditato (ad es. quello della propria software house di fiducia).
La comunicazione ai fornitori dell'indirizzo telematico prescelto potrebbe risultare pressoché superflua nell'ipotesi in cui il soggetto passivo avesse deciso di aderire al servizio di registrazione proposto dall'Agenzia delle Entrate.
È opportuno precisare che anche nel caso in cui il cessionario/committente non comunichi il proprio indirizzo telematico, il cedente/prestatore potrà procedere all'emissione della fattura. In questo caso è necessario indicare, nel campo "CodiceDestinatario" il codice convenzionale "0000000"; il SdI renderà, sempre, disponibile la fattura elettronica nell'area riservata del cessionario/committente.
Occorre precisare che il canale accreditato prende il nome di ”Indirizzo Telematico” e tale “Indirizzo Telematico” può anche non essere comunicato ai fornitori i quali possono essere esclusivamente informati che ci si avvale del c.d. “Indirizzo Telematico”.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2018 - "Con la registrazione dell’indirizzo telematico il recapito è “automatico”" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego