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Data Titolo Sezione Autore
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego
03/08/2016 Via libera alla consultazione delle banche dati ipocatastali S.M.Perego
03/08/2016 Definitiva la riammissione alla dilazione dei ruoli con la conversione del DL enti locali S.M.Perego
03/08/2016 Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
04/08/2016 Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno S.M.Perego
04/08/2016 Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata S.M.Perego
06/09/2016 Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti S.M.Perego
04/08/2016 Aggiornati gli studi di settore S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego

Records 1551 to 1560 of 2397
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Titolo: Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate   Data : 30/11/2018
Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate
Con una delle risposte alle FAQ pubblicate in data 28.11.2018 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato precisato che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda le fatture emesse a partire dall'1.1.2019. Poiché, dunque, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'emissione della fattura, sarà possibile gestire in formato analogico le fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019.
Al contrario, dovranno essere gestite in formato elettronico eventuali note di variazione emesse nel 2019, ancorché relative a fatture emesse nel 2018 in formato cartaceo.
Secondo quanto osservato dagli Autori, occorre prestare particolare attenzione alle fatture che, pur riportando la data di dicembre 2018, sono state inviate, ad esempio via PEC, nel 2019. In tal caso, la fattura dovrà essere trattata in formato elettronico, altrimenti il documento non potrà considerarsi fiscalmente valido, con la conseguenza che anche il cessionario o committente non potrà esercitare la detrazione della relativa imposta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego