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28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si puň presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa č sempre nulla S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate   Data : 30/11/2018
Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate
Con una delle risposte alle FAQ pubblicate in data 28.11.2018 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato precisato che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda le fatture emesse a partire dall'1.1.2019. Poiché, dunque, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'emissione della fattura, sarà possibile gestire in formato analogico le fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019.
Al contrario, dovranno essere gestite in formato elettronico eventuali note di variazione emesse nel 2019, ancorché relative a fatture emesse nel 2018 in formato cartaceo.
Secondo quanto osservato dagli Autori, occorre prestare particolare attenzione alle fatture che, pur riportando la data di dicembre 2018, sono state inviate, ad esempio via PEC, nel 2019. In tal caso, la fattura dovrà essere trattata in formato elettronico, altrimenti il documento non potrà considerarsi fiscalmente valido, con la conseguenza che anche il cessionario o committente non potrà esercitare la detrazione della relativa imposta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego