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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate   Data : 30/11/2018
Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate
Con una delle risposte alle FAQ pubblicate in data 28.11.2018 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato precisato che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda le fatture emesse a partire dall'1.1.2019. Poiché, dunque, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'emissione della fattura, sarà possibile gestire in formato analogico le fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019.
Al contrario, dovranno essere gestite in formato elettronico eventuali note di variazione emesse nel 2019, ancorché relative a fatture emesse nel 2018 in formato cartaceo.
Secondo quanto osservato dagli Autori, occorre prestare particolare attenzione alle fatture che, pur riportando la data di dicembre 2018, sono state inviate, ad esempio via PEC, nel 2019. In tal caso, la fattura dovrà essere trattata in formato elettronico, altrimenti il documento non potrà considerarsi fiscalmente valido, con la conseguenza che anche il cessionario o committente non potrà esercitare la detrazione della relativa imposta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego