Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
13/02/2019 INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico S.M.Perego
13/02/2019 Nuove aliquote per la gestione separata per l’anno 2019 S.M.Perego
15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate   Data : 30/11/2018
Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate
Con una delle risposte alle FAQ pubblicate in data 28.11.2018 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato precisato che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda le fatture emesse a partire dall'1.1.2019. Poiché, dunque, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'emissione della fattura, sarà possibile gestire in formato analogico le fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019.
Al contrario, dovranno essere gestite in formato elettronico eventuali note di variazione emesse nel 2019, ancorché relative a fatture emesse nel 2018 in formato cartaceo.
Secondo quanto osservato dagli Autori, occorre prestare particolare attenzione alle fatture che, pur riportando la data di dicembre 2018, sono state inviate, ad esempio via PEC, nel 2019. In tal caso, la fattura dovrà essere trattata in formato elettronico, altrimenti il documento non potrà considerarsi fiscalmente valido, con la conseguenza che anche il cessionario o committente non potrà esercitare la detrazione della relativa imposta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego